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Cassazione n. 5174 del 17 febbraio 2022-“Nessuna tassazione separata in caso di plusvalenze realizzate a seguito di cessioni onerose di terreni già edificati, anche quando l’alienante ha presentato domanda per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, dopo la compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza. Ciò che rileva è l’originaria destinazione urbanistica e non quella ripristinata in seguito all’intervento”.

Cass n 5174_2022
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