Cassazione, ordinanza n. 22885 del 21 ottobre 2020-“Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’indetraibilità dell’Iva scatta se il fisco dimostra l’interposizione nella vendita delle merci. Nelle frodi carosello l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare la consapevolezza di partecipare alla frode nel momento dell’acquisto”.