Cassazione n. 5174 del 17 febbraio 2022-“Nessuna tassazione separata in caso di plusvalenze realizzate a seguito di cessioni onerose di terreni già edificati, anche quando l’alienante ha presentato domanda per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, dopo la compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza. Ciò che rileva è l’originaria destinazione urbanistica e non quella ripristinata in seguito all’intervento”.